680.11OAlcFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
(art. 16 LAlc)
L’agricoltore può trattenere in franchigia d’imposta per il fabbisogno personale soltanto le bevande spiritose necessarie alla sua economia domestica e alla sua azienda agricola, ottenute dalla distillazione di materie prodotte dai suoi poderi o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese.
Non ha diritto alla franchigia d’imposta chi:
oltre all’azienda agricola gestisce una distilleria professionale;
concede in affitto un’azienda agricola riservandosi la cura e lo sfruttamento degli alberi da frutto;
è proprietario di un’azienda agricola e lascia a terzi lo sfruttamento del suolo sottostante gli alberi da frutto.
Il diritto alla franchigia decade quando non sono più adempiuti i requisiti necessari per essere riconosciuti quali agricoltori.
Se decade il diritto alla franchigia, dalle scorte di bevande spiritose sono trattenuti al massimo 20 litri in franchigia d’imposta per il fabbisogno personale.
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