680.11OAlcFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
(art. 16 LAlc)
L’UDSC può fissare un limite massimo per il fabbisogno personale in franchigia d’imposta per:
le aziende agricole appartenenti a corporazioni di diritto pubblico o a istituti di utilità pubblica nonché per le aziende agricole appartenenti a persone fisiche o giuridiche e amministrate o gestite da un dipendente;
le aziende agricole gestite da una o più persone per conto di tutti, laddove una o più di esse esercitano regolarmente anche un’altra attività lucrativa;
gli agricoltori con aziende di piccole dimensioni;
gli agricoltori titolari di un permesso per la mescita o per il commercio al minuto di bevande spiritose;
gli agricoltori autorizzati a distillare per conto di terzi;
gli agricoltori che vivono nella stessa economia domestica del titolare di una distilleria professionale o di un committente professionale o la cui azienda agricola è territorialmente connessa a una distilleria professionale, a un’azienda attiva nella ristorazione o a un’azienda commerciale in cui vengono lavorati i prodotti della frutticoltura o della viticoltura;
gli agricoltori che devono consegnare tutta la loro vendemmia alla cooperativa di produttori viticoli di cui sono soci, non esercitano in alcun modo il commercio di bevande spiritose e vogliono ritirare dalla cooperativa le bevande spiritose per il proprio fabbisogno;
gli agricoltori che non sono in grado di provare di aver impiegato secondo le prescrizioni il quantitativo per il fabbisogno personale in franchigia d’imposta presso i quali si constata un fabbisogno personale straordinariamente elevato, oppure presso i quali circostanze particolari rendono difficile controllare la produzione o l’impiego delle bevande spiritose;
gli agricoltori che sono stati puniti per infrazioni alla legislazione sull’alcol.
Il quantitativo massimo di bevande spiritose ammesso in franchigia d’imposta per il fabbisogno personale è, annualmente, di 5 litri per persona adulta che lavora stabilmente nell’azienda agricola e di 1 litro per capo di bestiame grosso. Nei casi previsti nel capoverso 1 lettera h l’UDSC può prescrivere un limite diverso in deroga a tale regola.
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