680.11OAlcFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Ogni trasporto in sospensione d’imposta di bevande spiritose e di etanolo non denaturato deve poter essere documentato.
Possono essere trasportati in sospensione d’imposta:
le bevande spiritose tra depositi fiscali;
l’etanolo non denaturato tra depositi fiscali, tra aziende con autorizzazione d’impiego o tra depositi fiscali e aziende con autorizzazione d’impiego.
In caso di trasporto di cui al capoverso 2, il destinatario è assoggettato all’obbligo fiscale dal momento in cui conferma il ricevimento della merce.
Lo speditore è esonerato dall’imposta dal momento in cui è in possesso della conferma di ricezione.
I documenti doganali ammessi ai fini dell’importazione o dell’esportazione sono riconosciuti quale prova del trasporto di bevande distillate in sospensione d’imposta tra la frontiera e il deposito fiscale o l’azienda con autorizzazione d’impiego e viceversa.
All’atto dell’importazione, la sospensione dell’imposta deve essere richiesta nella dichiarazione doganale.
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