680.11OAlcFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
(art. 31 cpv. 2 LAlc)
L’etanolo e le bevande spiritose devono essere denaturati se:
non sono impiegati come bevande o generi di consumo;
sono contenuti in un prodotto in una percentuale superiore all’1,2 per cento in volume; e
tale prodotto è destinato al consumo finale.
L’obbligo di denaturazione non si applica all’etanolo, alle bevande spiritose e ai prodotti contenenti etanolo o bevande spiritose che:
sono destinati alla produzione di derrate alimentari o medicamenti; o
nell’ambito della produzione, della trasformazione o dell’impiego possono entrare direttamente a contatto con derrate alimentari o con medicamenti oppure con prodotti medico-tecnici.
L’UDSC può autorizzare su richiesta altre esenzioni dall’obbligo di denaturazione se si dimostra che l’impiego di etanolo denaturalizzato non è possibile.
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