I produttori di energia secondo l’articolo 15 LEne e i gestori di rete stabiliscono contrattualmente le condizioni di raccordo. Esse disciplinano in particolare:
i costi di raccordo;
la potenza massima immessa;
se una quota dell’energia secondo gli articoli 16 e 17 LEne prodotta viene consumata nel luogo di produzione;
la rimunerazione.
I produttori sono tenuti a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di raccordo alla rete.
Se la condizione di cui al capoverso 2 è soddisfatta, i gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti al punto di raccordo alla rete più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico e in modo tale da assicurare l’immissione e il prelievo di energia. Il produttore sostiene i costi per la costruzione delle necessarie linee di raccordo fino al punto di raccordo alla rete nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari.1
Rispettando un termine di preavviso di un mese rispetto alla fine del trimestre, i produttori possono comunicare al gestore di rete se intendono far valere o meno il loro diritto di ritiro e di rimunerazione dell’energia che producono.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 762). ↩
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