I Cantoni notificano immediatamente per iscritto all’UFE in relazione alle autorizzazioni di cui all’articolo 71c capoverso 1 lettera a LEne:
il deposito pubblico di domande di costruzione con indicazione dell’ubicazione dell’impianto eolico, della potenza installata dell’impianto e della produzione di elettricità annua attesa;
la concessione di autorizzazioni di prima istanza;
il passaggio in giudicato di autorizzazioni;
il ritiro di domande e la rinuncia ad autorizzazioni.
Se un impianto viene messo in esercizio, il suo gestore lo deve notificare immediatamente per iscritto all’UFE con indicazione della potenza installata e della produzione di elettricità annua attesa.
L’UFE allestisce un elenco accessibile al pubblico con i dati di cui ai capoversi 1 e 2 e lo aggiorna costantemente.
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