Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l’impianto di produzione.
Il luogo di produzione può comprendere altri fondi, se anche su questi si può consumare l’elettricità autoprodotta senza utilizzare la rete di distribuzione.
Al livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di raccordo e l’infrastruttura elettrica locale presso il punto di raccordo alla rete possono essere utilizzate per il consumo proprio.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702). ↩
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