Il raggruppamento ai fini del consumo proprio è ammesso se la potenza di produzione dell’impianto o degli impianti è pari ad almeno il 10 per cento della potenza allacciata del raggruppamento.
Gli impianti in funzione al massimo 500 ore all’anno non sono considerati nella determinazione della potenza di produzione.
Se a posteriori un raggruppamento ai fini del consumo proprio non rispetta più il requisito di cui al capoverso 1, può continuare a esistere solamente se i motivi alla base di questo cambiamento riguardano i partecipanti attuali del raggruppamento.
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