Sono considerati costi interni di un raggruppamento i costi sostenuti per:
l’energia prodotta internamente;
la misurazione interna, la fornitura dei dati e il conteggio del raggruppamento;
un’eventuale rete per la distribuzione interna di elettricità nella misura in cui essa serva a distribuire l’elettricità prodotta internamente.
Il proprietario fondiariopuò addebitare al locatario e all’affittuario i costi interni in modo forfettario per un importo pari al massimo all’80 per cento dei costi che quest’ultimo avrebbe sostenuto per la corrispondente quantità di elettricità senza partecipare al raggruppamento.
Ilproprietario fondiario puòaddebitare al locatario o all’affittuario i costi effettivamente sostenuti. Si applica quanto segue:
i ricavi conseguiti attraverso la vendita esterna dell’energia prodotta internamente devono essere dedotti dai costi interni;
il proprietario fondiario può addebitare i costi interni, dedotti i ricavi di cui alla lettera a, solo fino all’importo che avrebbe sostenuto per la corrispondente quantità di elettricità senza partecipare al raggruppamento;
se i costi interni, dedotti i ricavi di cui alla lettera a, sono inferiori all’importo massimo di cui alla lettera b, il proprietario fondiario può addebitare anche la metà della differenza.
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