Sono considerati costi esterni di un raggruppamento i costi sostenuti per:
l’elettricità acquistata esternamente e i costi dell’utilizzazione della rete e della misurazione del raggruppamento, incluse tutte le tasse;
un’eventuale rete per la distribuzione interna di elettricità nella misura in cui essa serva a distribuire l’elettricità acquistata esternamente.
Ilproprietariofondiarioaddebita i costi esterni ai locatari e agli affittuari, ad eccezione dei costi per la misurazione del raggruppamento, in funzione del consumo.
Se sono sostenuti costi di cui al capoverso 1 lettera b,il proprietario fondiarionon può addebitare al locatario o all’affittuario costi superiori a quelli che quest’ultimo avrebbe sostenuto per la corrispondente quantità di elettricità senza partecipare al raggruppamento.
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