Nell’emanare le disposizioni di cui all’articolo 45 capoverso 3 LEne, i Cantoni si orientano ai criteri armonizzati tra i Cantoni stessi.
Per rinnovamenti considerevoli ai sensi dell’articolo 45 capoverso 3 lettera c LEne s’intende in particolare:
il risanamento completo dell’impianto di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda;
il risanamento energetico di edifici collegati a reti di teleriscaldamento su piccola scala con conteggio per singolo edificio, nell’ambito dei quali gli involucri di uno o più edifici vengono risanati in misura superiore al 75 per cento.
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