Per le convenzioni sugli obiettivi stipulate tra la Confederazione e le imprese nell’ambito dell’esecuzione sia di prescrizioni della Confederazione in materia di convenzioni sugli obiettivi sia di prescrizioni cantonali in materia di convenzioni sugli obiettivi con grandi consumatori secondo l’articolo 46 capoverso 3 LEne, nella redazione dei requisiti generali la Confederazione coinvolge i Cantoni.
Chi intende utilizzare una tale convenzione sugli obiettivi, elabora in collaborazione con un terzo certificato dall’UFE una corrispondente proposta e la sottopone all’esame dell’UFE. La verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi compete all’UFE.1
L’UFE può assumersi, su richiesta di un Cantone, i compiti di cui al capoverso 2 anche quando la convenzione sugli obiettivi è utilizzata esclusivamente per l’esecuzione delle prescrizioni cantonali in materia di convenzioni sugli obiettivi con grandi consumatori secondo l’articolo 46 capoverso 3 LEne.
Esso può incaricare terzi dello svolgimento dei compiti di cui al capoverso 2.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 829). ↩
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