I fornitori di elettricità che nell’anno precedente hanno venduto ai loro consumatori finali 10 GWh o più di elettricità (quantità di riferimento di elettricità venduta) devono realizzare annualmente, mediante miglioramenti dell’efficienza energetica, un risparmio di elettricità pari a:
1 per cento nel 2026;
1,5 per cento nel 2027;
2 per cento a partire dal 2028.
Per il calcolo della quantità di riferimento di elettricità venduta non si tiene conto delle forniture a:
consumatori finali che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 40 LEne e i cui costi per l’elettricità ammontano almeno al 20 per cento del valore aggiunto lordo;
centrali elettriche e impianti di stoccaggio senza consumo finale secondo l’articolo 14a capoverso 1 LAEl.
L’UFE calcola la quantità di riferimento di elettricità venduta e fissa gli obiettivi per i singoli fornitori di elettricità ogni anno entro il 30 giugno.
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