La Confederazione accorda ai Cantoni i contributi di base secondo l’articolo 50a capoverso 3 LEne nell’ambito della concessione dei contributi globali di cui all’articolo 34 della legge del 23 dicembre 20111sul CO2.
La procedura e l’esecuzione della promozione sono rette per analogia:
a. dalle seguenti disposizioni della presente ordinanza:
1. articolo 59 in combinato disposto con l’articolo 110 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 30 novembre 20122sul CO2,
2. articolo 60,
3. articoli 63, 64 e 67 in combinato disposto con l’articolo 105 lettera b dell’ordinanza sul CO2;
b. dagli articoli 107, 108 capoverso 1 e 109 dell’ordinanza sul CO2.
Se in un anno i fondi disponibili in un Cantone secondo l’articolo 50a LEne sono esauriti, tale Cantone può farsi conteggiare nuovi incentivi mediante la promozione di cui all’articolo 34 della legge sul CO2.
L’esecuzione della promozione della consulenza per la sostituzione di riscaldamenti (art. 54c ) compete alla Confederazione.