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Art. 55
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Art. 56
Art. 55
730.01
OEn
Federal Council Ordinance
1 gen 2018
Fonte originale
Possono essere concessi contributi globali a programmi cantonali per:
l’informazione e la consulenza (art. 47 LEne);
la formazione e la formazione continua (art. 48 LEne);
la promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne).
I contributi globali a tali programmi vengono concessi soltanto se:
il programma in questione poggia su basi giuridiche cantonali;
il Cantone stanzia un credito per il programma in questione; e
per il programma in questione il Cantone non riceve già sotto altre forme un contributo della Confederazione.
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