I Cantoni presentano all’UFE entro il 15 marzo dell’anno successivo un rapporto sullo svolgimento dei programmi promossi attraverso i contributi globali.1
Per quanto riguarda i programmi cantonali per l’informazione e la consulenza (art. 47 LEne) nonché per la formazione e la formazione continua (art. 48 LEne) il rapporto deve fornire informazioni appropriate su:
il numero e il tipo di misure realizzate e i mezzi finanziari impiegati a tale scopo;
i mezzi finanziari non utilizzati e l’eventuale riporto della quota residua della Confederazione all’anno successivo.
Per quanto riguarda i programmi cantonali per la promozione dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo (art. 50 LEne) il rapporto deve fornire informazioni appropriate su:
i risparmi di energia previsti e conseguiti grazie al programma, nonché la quota delle energie rinnovabili e del recupero di calore sull’energia consumata;
gli investimenti previsti e avviati grazie al programma, prendendo in considerazione eventuali ricadute;
i controlli a campione svolti in loco per verificare la corretta utilizzazione dei mezzi forniti attraverso i contributi globali;
l’importo totale dei mezzi finanziari impiegati, suddivisi in quote della Confederazione e dei Cantoni nonché secondo gli ambiti di promozione e precisando l’importo medio degli aiuti finanziari versati;
i mezzi finanziari non utilizzati e l’eventuale riporto all’anno seguente della quota rimanente della Confederazione.
L’UFE stabilisce i requisiti per l’elaborazione dei dati necessari a valutare l’efficacia del programma di promozione cantonale.
Su sua richiesta, vanno messi a disposizione dell’UFE i documenti relativi al rapporto necessari a valutare l’efficacia.
L’UFE può utilizzare i dati per scopi statistici e metterli a disposizione della Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (CdEN).
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). ↩
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