I Cantoni controllano e garantiscono il corretto impiego dei contributi globali.
Inseriscono i risultati dei controlli nel proprio rendiconto e conservano i documenti per dieci anni.
Nell’ambito della promozione di misure per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo (art. 50 LEne) effettuano controlli a campione in loco.
L’UFE effettua controlli a campione concernenti:
l’esecuzione di singole misure;
l’utilizzazione dei contributi globali;
la contabilità finanziaria;
la prassi dell’esame della domanda; e
il controllo di qualità dei Cantoni.
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