(art. 23, 24 e 26)
Le garanzie per la geotermia possono essere prestate soltanto se l’impianto previsto rispetterà presumibilmente i requisiti minimi di cui all’allegato 1.4 numero 3 dell’ordinanza del 1° novembre 20171sulla promozione dell’energia.
2.1 Sono computabili soltanto i costi d’investimento effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l’esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:
2.2 Non sono computabili i costi generati nell’ambito di procedure ufficiali correlate all’esplorazione di risorse geotermiche e alla costruzione di impianti geotermici.
3.1 Domanda
La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi nonché rilevanti per la sicurezza e per la protezione dell’ambiente, in particolare in merito a:
3.2 Esame della domanda
3.2.1 Il gruppo di esperti esamina la domanda e valuta gli aspetti elencati al punto 3.1 e in particolare per quanto riguarda:
a. la capacità di estrazione o circolazione pronosticata in caso di riduzione proiettata della pressione del serbatoio e la temperatura del serbatoio geotermico nel foro di trivellazione all’altezza del serbatoio;
b. il livello tecnico dei lavori programmati e del tenore innovativo;
c. la fattibilità del previsto sfruttamento dell’energia;
d. il tenore innovativo del progetto;
e. il plusvalore per l’esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero; e
f. la gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio nonché l’ambiente.
3.2.2 Se valuta positivamente il progetto, il gruppo di esperti trasmette all’UFE in particolare una raccomandazione su:
a. i criteri di successo, successo parziale e insuccesso da adottare in merito alla capacità di estrazione o circolazione pronosticata in caso di riduzione proiettata della pressione del serbatoio e la temperatura del serbatoio geotermico nel foro di trivellazione all’altezza del serbatoio;
b. le scadenze delle tappe del progetto;
c. l’ammontare della garanzia da concedere;
d. l’impiego di un esperto indipendente con funzione di accompagnamento al progetto.
3.3 Contratto
Se la garanzia per la geotermia può essere prestata, nel contratto vengono disciplinati secondo l’articolo 25 capoverso 4 in particolare i seguenti punti:
a. le tappe principali che il richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
b. l’obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell’UFE, segnatamente in relazione a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
c. l’entità, le condizioni e la scadenza della garanzia per la geotermia;
d. fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell’impianto alla Confederazione e la concessione a quest’ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;
e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l’articolo 27;
f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
g. ulteriori condizioni.
3.4 Svolgimento e conclusione del progetto
3.4.1 Il richiedente svolge i lavori di esplorazione e costruzione previsti dall’accordo.
3.4.2 L’accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di esplorazione e costruzione. Egli valuta i risultati delle prove e redige rapporti periodici per il gruppo di esperti.
3.4.3 Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 3.3 lettera a, la garanzia per la geotermia si estingue.
3.4.4 Al termine delle attività, il gruppo di esperti valuta i risultati dei lavori di esplorazione e costruzione e giudica i risultati in un rapporto sui risultati destinato all’UFE. Inoltre esamina i flussi finanziari relativi al pagamento della garanzia per la geotermia.
3.4.5 Su richiesta, l’UFE accerta se si è in presenza di un successo, un successo parziale o un insuccesso ed eventualmente stabilisce l’ammontare dell’importo da versare in virtù della garanzia per la geotermia. A tal fine esso si orienta ai criteri raccomandati dal gruppo di esperti e al rapporto sui risultati da questo redatto.
3.5 Calcolo dell’importo da versare
3.5.1 In caso di versamento proporzionale l’UFE calcola il relativo importo sulla base di un’analisi del valore attuale netto di tutti gli afflussi e i deflussi di cassa scontati.
3.5.2 I tassi d’interesse calcolatori del capitale si ottengono moltiplicando il capitale necessario all’esercizio per il tasso d’interesse calcolatorio secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 1° novembre 20172sulla promozione dell’energia.
4.1 Il richiedente fornisce a titolo gratuito a swisstopo e al Cantone di ubicazione, entro al massimo sei mesi dopo il rilevamento effettuato secondo le disposizioni tecniche di swisstopo, i rispettivi geodati. 4.2 Nel quadro degli obiettivi della legge del 5 ottobre 20073sulla geoinformazione e dell’ordinanza del 21 maggio 20084sulla geologia nazionale swisstopo può utilizzare ed elaborare questi geodati; lo stesso vale per i Cantoni di ubicazione secondo le rispettive regolamentazioni cantonali. 4.3 Se la garanzia per la geotermia viene versata, swisstopo mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati.
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