(art. 28–30 e 32)
1.1 La domanda deve contenere:
1.2 Dalle autorizzazioni di cui al numero 1.1 lettera h si può prescindere per l’indennizzo dei costi di:
a. studi di progettazione pluriennali e onerosi;
b. studi preliminari necessari a causa della mancanza dello stato consolidato della tecnica; oppure
c. pianificazioni di misure di risanamento che si rivelano sproporzionate.
L’autorità cantonale competente e l’UFAM valutano la domanda in relazione ai seguenti aspetti:
3.1 Sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l’esecuzione economica e adeguata delle misure di cui agli articoli 39a e 43a LPAc nonché all’articolo 10 LFSP. Vi rientrano in particolare i costi per:
3.2 Non sono computabili in particolare:
a. le imposte;
b. i costi di manutenzione degli impianti;
c. i costi per le misure già indennizzate in altro modo al titolare dell’impianto idroelettrico;
d. i costi ricorrenti, purché siano trascorsi oltre 40 anni dall’attuazione delle misure;
e. per gli impianti idroelettrici sul confine: la quota dei costi che supera la quota corrispondente alla sovranità svizzera; questa quota dei costi è invece computabile:
1. per le centrali ad acqua fluente nelle quali tutte le componenti dell’impianto sono situate in territorio svizzero, e
2. per le centrali alpine ad accumulazione, a condizione che i tratti di corsi d’acqua da risanare ai sensi degli articoli 83a LPAc e 10 LFSP siano situati esclusivamente in territorio svizzero.
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