734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
I gestori di reti emanano direttive trasparenti e non discriminatorie per l’attribuzione di consumatori finali, produttori di energia elettrica e gestori di reti a un determinato livello di tensione nonché per la qualità minima della fornitura di energia elettrica per livello di rete.
Emanano direttive per l’indennizzo in caso di cambiamento di allacciamento.
2bis. Se un gestore di rete deve cambiare l’allacciamento per ragioni inerenti al consumo proprio o a un raggruppamento ai fini del consumo proprio, i rimanenti costi del capitale degli impianti di allacciamento che non vengono più utilizzati o che lo sono solo parzialmente gli sono indennizzati proporzionalmente dai consumatori in regime di consumo proprio o dai proprietari dei fondi del raggruppamento.1
In caso di controversie in relazione all’attribuzione di consumatori finali, produttori di energia e gestori di reti nonché all’indennizzo in caso di cambiamento di allacciamento decide la Commissione dell’energia elettrica (ElCom).
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). ↩
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