734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
I gestori delle reti di distribuzione fissano le tariffe del servizio universale per ogni anno civile (anno tariffario).
Il corrispettivo per l’elettricità fornita nel servizio universale (art. 6 cpv. 5bislett. d LAEl) non può superare i costi dell’energia computabili.
Per il calcolo dei costi dell’energia computabili si applicano i seguenti principi:
a. sono considerati costi dell’energia computabili:
1. i prezzi di costo di una produzione efficiente, al netto di eventuali incentivi,
2. i costi medi di acquisto stabiliti nei contratti di acquisto attribuiti al servizio universale, stipulati a condizioni adeguate,
3. la rimunerazione di cui all’articolo 15 capoverso 1 della legge del 30 settembre 20161sull’energia (LEne), inclusa l’eventuale rimunerazione della garanzia d’origine,
4. i costi di distribuzione e amministrativi da imputare al servizio universale,
5. un utile adeguato pari al massimo agli interessi calcolatori annui sul capitale netto d’esercizio necessario all’esercizio della rete; il capitale netto d’esercizio si calcola sulla base dei costi dell’energia computabili secondo i numeri 1–4 e tenendo conto della periodicità della fatturazione; si applica il tasso d’interesse calcolatorio di cui all’allegato 1;
b. sono considerati costi di produzione computabili di una produzione efficiente, compreso il valore della garanzia d’origine:
1. i costi d’esercizio per le prestazioni che sono in relazione diretta con l’esercizio degli impianti di produzione, e
2. i costi del capitale, costituiti al massimo dagli ammortamenti calcolatori nonché dagli interessi calcolatori sulla base dei valori residui contabili degli originari costi di acquisto e di costruzione degli impianti di produzione esistenti risultanti alla fine dell’anno contabile; prima della rimunerazione devono essere effettuati gli ammortamenti annui; la rimunerazione è calcolata applicando il tasso d’interesse calcolatorio secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 1° novembre 20172sulla promozione dell’energia (OPEn);
c. ai fini del calcolo dei costi medi di produzione dell’energia elettrica proveniente da impianti propri e da prelievi effettuati in virtù di una partecipazione, è irrilevante se i quantitativi di elettricità prodotti sono venduti nell’ambito del servizio universale o attraverso un’altra modalità;
d. i gestori delle reti di distribuzione utilizzano in via prioritaria le garanzie di origine rilasciate per la loro produzione propria ampliata (art. 4 cpv. 1 lett. cbisLAEl);
e. nel quadro della rimunerazione secondo l’articolo 15 capoverso 1 LEne sono computabili:
1. con ritiro della garanzia d’origine: al massimo i costi di produzione secondo l’articolo 4 capoverso 3 nella versione vigente il 1° luglio 20243, al netto di eventuali incentivi secondo l’articolo 4a nella versione vigente il 1° luglio 20244,
2. senza ritiro della garanzia d’origine: al massimo il prezzo uniforme a livello nazionale secondo l’articolo 15 capoverso 1 LEne al momento dell’immissione oppure la rimunerazione minima.
L’attribuzione di cui all’articolo 6 capoverso 5bislettera b LAEl dei contratti di acquisto deve essere indicata il 31 agosto di ogni anno per l’anno tariffario successivo nella contabilità per unità finali di imputazione. I nuovi contratti di acquisto stipulati possono essere attribuiti al servizio universale soltanto nella misura in cui sono necessari a coprire il consumo presumibile nel servizio universale.