747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
Ogni battello dev’essere provvisto di una paratia di collisione stagna.
I battelli con una lunghezza superiore a 20 m alla linea d’acqua di costruzione devono essere muniti di una paratia stagna a debita distanza dalla perpendicolare posteriore.
Occorre inoltre montare paratie stagne supplementari il cui numero e la cui posizione nel battello risultano dai requisiti della galleggiabilità in caso di falla.
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