747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
Il posto di governo dev’essere allestito secondo le regole riconosciute della tecnica in quanto a sicurezza, concezione, disposizione ed ergonomia. Dal posto di governo deve essere garantita una sufficiente visibilità sul percorso da seguire e sugli impianti necessari per approdare e per salpare.1
L’illuminazione del battello non deve disturbare il conduttore3.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024 173). ↩
Abrogato dal n. I dell’O dell’11 dic. 2015, con effetto dal 1° feb. 2021 (RU 2016 159). ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
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