L’uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera.
Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell’atmosfera per mezzo di reazioni dell’aria diverse da quelle dell’aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d’aria).
Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili.
Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo.
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