I pubblici ministeri e le autorità giudicanti informano l’UFAC di qualsiasi reato che potrebbe provocare il ritiro di autorizzazioni, licenze e certificati ai sensi dell’articolo 92 lettera a.
Sempre che non sia d’intralcio al procedimento penale, essi informano l’UFAC delle condanne e dei procedimenti penali in corso concernenti persone operanti all’interno dell’area di sicurezza di un aeroporto e aventi come oggetto:
attività terroristiche ai sensi dell’articolo 13a capoverso 1 lettera b numero 11della legge federale del 21 marzo 19972sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
i reati di cui agli articoli 111–113, 122, 134, 139, 140, 156, 183, 185, 221 e 223–226terdel Codice penale svizzero3;
gli atti punibili secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 19514sugli stupefacenti;
i reati secondo l’articolo 37 della legge federale del 25 marzo 19775sugli esplosivi;
i reati secondo l’articolo 33 della legge del 20 giugno 19976sulle armi.
L’UFAC può consultare il Servizio delle attività informative della Confederazione per verificare le autorizzazioni, le licenze e i certificati delle persone impiegate nell’area di sicurezza dell’aeroporto.
I medici e psicologi che nutrono dubbi circa l’idoneità di un membro dell’equipaggio o di un controllore del traffico aereo a svolgere la propria attività a causa di una malattia fisica o psichica, un’infermità o una dipendenza da essi accertate possono informarne l’UFAC.7
Footnotes
Attualmente: l’art. 19 cpv. 2 lett. a della LF sulle attività informative (RS 121 ). ↩