Per prevenire atti illeciti che possono mettere in pericolo la sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale, a bordo di tali aeromobili o in aerodromi esteri possono essere impiegate guardie di sicurezza.
Possono essere impiegate le seguenti persone formate per tale compito dall’Ufficio federale di polizia (fedpol):
membri dei corpi di polizia cantonale o comunale;
membri della Sicurezza militare;
membri del Corpo delle guardie di confine;
membri di fedpol;
membri della polizia dei trasporti.
Le guardie di sicurezza a bordo possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il loro mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 20081sulla coercizione è applicabile.
In caso di ricorso a personale dei Cantoni o dei Comuni, la Confederazione rimborsa le relative spese.