Il personale aeronautico interessato, gli organi della polizia aerea e le autorità locali devono annunciare senza indugio al DATEC gli infortuni e gli incidenti gravi nel settore dell’aviazione civile e al DDPS quelli nel settore dell’aviazione militare.1
Le autorità locali provvedono affinché sul luogo dell’infortunio non sia fatto alcun mutamento che possa ostacolare l’inchiesta, salvo le operazioni indispensabili di salvataggio e di soccorso.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725;FF 2021 2198). ↩
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