Il Consiglio federale può prescrivere che in un determinato raggio attorno ad aeroporti o impianti del servizio della sicurezza aerea oppure a una determinata distanza dalle vie aeree possono essere eretti edifici o altri ostacoli soltanto in quanto non compromettano la sicurezza della navigazione aerea (zone di sicurezza).
1bis. Nelle zone di sicurezza può:
a. limitare l’utilizzo dello spazio aereo mediante ordigni balistici;
b. limitare le attività che possono compromettere la visibilità o avere un effetto abbagliante.1
Il Consiglio federale può prescrivere zone di sicurezza su territorio svizzero anche per aeroporti, impianti del servizio della sicurezza aerea o vie aeree situati all’estero.
Ogni esercente di aeroporto in Svizzera elabora un piano delle zone di sicurezza. Quest’ultimo contiene l’estensione territoriale e la natura delle restrizioni della proprietà in favore dell’aeroporto. L’esercente dell’aeroporto sente i Governi dei Cantoni interessati e l’UFAC.
Il capoverso 3 si applica per analogia agli aeroporti all’estero; l’UFAC agisce al posto dell’esercente dell’aeroporto.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841;FF 2016 6401). ↩
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