Sono a carico di chi esercita l’aerodromo le spese di costruzione, d’esercizio e di manutenzione del medesimo.
Sono inoltre a suo carico:
le spese di soppressione o adattamento degli ostacoli alla navigazione aerea che pregiudicano l’impiego dell’aerodromo, se situato su territorio svizzero;
le indennità dovute conformemente all’articolo 44 capoverso 1, se l’aerodromo è situato su territorio svizzero.1
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110;FF 1976 III 1235). ↩
Abrogato dalla cifra I n. 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984, con effetto dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660;FF 1984 I 1013). ↩
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