I fornitori di servizi della sicurezza aerea riscuotono tasse per garantire la sicurezza:
delle rotte;
degli avvicinamenti e dei decolli su aerodromi.
L’importo massimo complessivo delle tasse deve essere stabilito in modo che queste non superino i costi, tenendo conto di un’adeguata rimunerazione del capitale investito.
Il Consiglio federale può suddividere gli aerodromi in categorie. Per ogni categoria disciplina i principi secondo cui sono stabilite le tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo e gli altri mezzi da utilizzare per coprire i costi della sicurezza degli avvicinamenti e dei decolli. Al riguardo tiene conto anche delle possibilità di finanziamento dei Cantoni e dei Comuni in cui sono ubicati gli aerodromi o dei privati.
I proventi della tassa prelevata per una categoria di aerodromi non possono essere utilizzati per finanziare i costi di un’altra categoria.
All’interno di una categoria di aerodromi può essere fissata un’aliquota unitaria applicabile alle tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo.
Le tasse per i servizi della sicurezza aerea devono essere approvate dal DATEC.
Il Consiglio federale stabilisce:
quali voli sono esentati dalle tasse per i servizi della sicurezza aerea;
quali sono i costi dei servizi della sicurezza aerea a carico della Confederazione;
a quali condizioni un esercente di aerodromo può essere autorizzato a stabilire e a riscuotere tasse per i servizi della sicurezza aerea senza fornire egli stesso tali servizi.
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