L’esercente dell’aeromobile è tenuto a risarcire il danno causato dall’aeromobile in volo a persone e a cose che si trovano a terra, per il fatto solo che sia accertata l’esistenza di un danno causato dall’aeromobile.
La presente disposizione è applicabile:
al danno cagionato da un corpo qualsiasi che cade dall’aeromobile, anche in caso di lancio regolamentare di zavorra o di lancio fatto in caso di necessità;
al danno cagionato da qualsiasi persona che si trova a bordo di un aeromobile; se questa persona non appartiene all’equipaggio, l’esercente è responsabile soltanto fino all’importo della garanzia che è tenuto a prestare in applicazione degli articoli 70 e 71.
L’aeromobile è considerato in volo dal momento dell’inizio della manovra di partenza a quello della fine della manovra di atterramento.
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