Il Consiglio federale può eccezionalmente dichiarare direttamente applicabili taluni allegati, comprese le relative prescrizioni tecniche, della Convenzione del 7 dicembre 19441relativa all’aviazione civile internazionale; per queste disposizioni può prescrivere un modo di pubblicazione speciale e decidere che taluni allegati o parti di allegati non verranno tradotti.
Il Consiglio federale può applicare tale disciplinamento pure alle prescrizioni tecniche stabilite nell’ambito della collaborazione tra le autorità aeronautiche europee.