L’esercente di un aeromobile iscritto nella matricola svizzera degli aeromobili deve essere assicurato contro i rischi legati alla sua responsabilità civile in quanto esercente di aeromobili. È fatto salvo l’articolo 71.1
L’assicurazione deve garantire anche la responsabilità civile delle persone che pilotano, per conto dell’esercente, un aeromobile, o che adempiono altri servizi a bordo, per i danni causati a terzi nell’esercizio della loro attività al servizio dell’esercente.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119;FF 2009 4263). ↩
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