Chiunque intenzionalmente pilota o fa pilotare un aeromobile munito di contrassegni contraffatti o alterati, o privo dei contrassegni prescritti nell’articolo 59, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
È parimenti punibile chiunque pilota o fa pilotare fuori della Svizzera un aeromobile indebitamente munito di contrassegni svizzeri. È applicabile l’articolo 4 capoverso 2 del Codice penale svizzero1.