È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
viola norme di circolazione;
viola prescrizioni sull’esercizio della navigazione aerea volte a garantire la sicurezza di persone o cose;
c pilota o esercita un aeromobile senza disporre dei documenti prescritti;
d. pilota o esercita un aeromobile che non adempie le condizioni di navigabilità;
e. viola prescrizioni sulla manutenzione mettendo in tal modo in pericolo la sicurezza dell’esercizio;
f. viola le prescrizioni qui appresso, contenute in un regolamento d’esercizio di cui all’articolo 36c e volte a proteggere l’ambiente, la sicurezza di persone o cose:
1. prescrizioni sulla procedura d’avvicinamento e di decollo,
2. prescrizioni sull’utilizzazione degli impianti dell’aerodromo da parte dei passeggeri, degli aeromobili e dei veicoli terrestri nonché di altri utenti;
g. viola, come passeggero, le istruzioni dell’equipaggio volte a garantire la sicurezza di persone o cose;
h. disturba la quiete pubblica esercitando un aeromobile in un momento in cui la legislazione o il regolamento d’esercizio di cui all’articolo 36c non lo consente;
i. viola prescrizioni d’esecuzione la cui trasgressione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione.
È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
contravviene a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione;
non ottempera a un obbligo derivante da concessione o da autorizzazione;
1 penetra nell’area di sicurezza di un aerodromo senza esservi autorizzato oppure eludendo o vanificando i controlli di sicurezza; il tentativo è punibile;
2 introduce senza autorizzazione all’interno dell’area di sicurezza di un aerodromo un’arma o un oggetto pericoloso ai sensi dell’articolo 4 capoversi 1 o 6 della legge del 20 giugno 19973sulle armi; il tentativo è punibile.
In caso di gravi infrazioni secondo il capoverso 1 lettere a–e ed i, nonché capoverso 2, la pena è la multa fino a 40 000 franchi.
Il trasportatore aereo che viola ripetutamente e gravemente nei confronti dei suoi passeggeri obblighi sussistenti in virtù di accordi internazionali e per la cui violazione devono essere comminate sanzioni in virtù degli stessi accordi, è punito con la multa fino a 20 000 franchi.
Footnotes
Introdotta dalla cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607;FF 2016 6401). ↩
Introdotta dalla cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607;FF 2016 6401). ↩