I fornitori notificatisi conformemente all’articolo 8 capoverso 1 che, con i servizi postali forniti a proprio nome, realizzano per due anni consecutivi una cifra d’affari annua pari almeno a 500 000 franchi devono:
comunicare alla PostCom, entro due mesi dalla chiusura dei conti, la modifica della cifra d’affari annua realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome;
trasmettere alla PostCom, entro due mesi dalla chiusura dei conti, le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4 e 5 che non hanno ancora fornito;
fornire alla PostCom, entro sei mesi dalla chiusura dei conti, la prova di cui all’articolo 6.
Dal momento in cui hanno comunicato le informazioni di cui al capoverso 1, i fornitori sono assoggettati agli obblighi di cui all’articolo 3 capoverso 1.
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