I fornitori sono esonerati dai seguenti obblighi:
- l’obbligo di fornire le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4–7;
- l’obbligo di informazione di cui agli articoli 11–16;
- l’obbligo di cui all’articolo 28;
- l’obbligo di fornire informazioni di cui all’articolo 59;
- l’obbligo di pagare la tassa di vigilanza di cui all’articolo 78.