La Posta è tenuta a distribuire i quotidiani in abbonamento nelle zone senza recapito mattutino al più tardi entro le ore 12.30.
Non è tenuta a effettuare la distribuzione entro il termine stabilito, se:
1 i giornali le vengono recapitati più tardi di quanto concordato con l’editore; o
ciò è impedito da situazioni che esulano dalla responsabilità della Posta e dell’editore.
Deve rispettare l’orario di distribuzione di cui al capoverso 1 nel 95 per cento dei casi. Questo valore percentuale deve essere rispettato su base annuale su tutto il territorio svizzero.
Il metodo per misurare la distribuzione dei quotidiani in abbonamento deve essere scientificamente riconosciuto e certificato da un organo indipendente. Deve inoltre tenere conto dello stato della tecnica.
La PostCom approva il metodo e gli strumenti di misurazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 ott. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 620). ↩
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