Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un’agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.1
La Posta informa il servizio cantonale competente circa l’avvio dei colloqui e l’esito della procedura.
In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta.
La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.2
Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se:
la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1;
3 sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e
la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali.
La procedura è gratuita.
Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l’ufficio o l’agenzia postale in questione.
La Posta non può chiudere né trasferire l’ufficio o l’agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4675). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4675). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4675). ↩
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