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Commenti: Art. 35 | Omnilex
Law
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Art. 35
Art. 34
Art. 35a
Art. 35
783.01
OPO
Federal Council Ordinance
1 ott 2012
Fonte originale
La Posta può escludere dal trasporto gli invii postali di cui all’articolo 29 se questi contengono:
merci pericolose in quantità superiore al limite legale;
merci il cui trasporto o consumo è illegale; oppure
merci che potrebbero ferire persone o causare danni a cose.
Nelle proprie condizioni generali la Posta specifica gli invii postali esclusi dal trasporto.
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