Per il recapito di invii elettronici tramite il canale elettronico è necessario l’espresso consenso del destinatario. Il destinatario può revocare il consenso in ogni momento senza indicarne i motivi.
La Posta consente ai destinatari il ritiro di invii elettronici immediatamente dopo che essa li ha presi in consegna.
Dopo la presa in consegna, la Posta appone a tutti gli invii elettronici un sigillo elettronico regolamentato e una marca temporale elettronica qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 20161sulla firma elettronica.
Immediatamente dopo il recapito di un invio elettronico, la Posta emette una conferma di ricezione per il mittente. Inoltre, su richiesta di quest’ultimo, emette le seguenti conferme:
una conferma di ritiro: per ciascun destinatario, non appena ha ritirato per la prima volta l’invio elettronico;
una conferma di mancato ritiro: se un destinatario di un invio elettronico non lo ha ritirato entro la fine del settimo giorno dopo la consegna.
Gli invii e le conferme elettronici vengono cancellati 90** giorni dopo il recapito, a meno che non siano memorizzati in modo decentralizzato sui supporti di dati degli utenti. Sono fatti salvi obblighi di messa a disposizione o di conservazione, in particolare nei confronti delle autorità preposte al perseguimento penale.
La Posta comunica immediatamente al mittente se essa, per motivi tecnici o di altro tipo, non è in grado di recapitare tramite il canale elettronico un invio elettronico che questi ha accettato, o se può farlo solo con un ritardo.
Fa sì che il destinatario di un invio elettronico, in modo semplice, possa:
bloccare i mittenti affinché essi non abbiano più la possibilità di spedirgli ulteriori invii elettronici mediante il canale elettronico;
comunicare ai mittenti che non desidera più ricevere invii elettronici con contenuto analogo.
I mittenti di invii elettronici in relazione a scambi di atti giuridici per via elettronica con le autorità di cui all’articolo** 35a lettera f non possono essere bloccati ai sensi del capoverso 7.