Ai destinatari che non hanno dato il loro consenso al recapito elettronico, che lo hanno revocato o che hanno bloccato il mittente in virtù dell’articolo 35b capoverso 7 lettera a, la Posta recapita gli invii elettronici attraverso il canale ibrido.
A tale scopo esegue i passaggi di cui all’articolo** 35a lettera d.
Nell’ambito degli scambi di atti giuridici per via elettronica con le autorità di cui all’articolo** 35a lettera** f, la Posta non è tenuta a recapitare invii elettronici tramite il canale ibrido.
Per il recapito di invii elettronici singoli tramite il canale ibrido si applicano le scadenze seguenti:
se l’invio elettronico viene spedito in un giorno lavorativo, lo stesso giorno la Posta produce la lettera o il pacco e vi attribuisce la classe di affrancatura selezionata per il trasporto;
se l’invio elettronico viene spedito il sabato, la domenica o in un giorno festivo ordinario, la Posta produce la lettera o il pacco il primo giorno lavorativo successivo al giorno della presa in consegna dell’invio elettronico e vi attribuisce la classe di affrancatura selezionata per il trasporto.
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