PostFinance può precludere a determinati clienti la fruizione delle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti di cui all’articolo 43, se:
1 disposizioni nazionali o internazionali nell’ambito della legislazione in materia di mercati finanziari, riciclaggio di denaro o embargo si oppongono alla fornitura della prestazione o il rispetto di tale legislazione implica per la Posta un onere eccessivo; oppure
vi è il rischio di gravi danni sul piano legale e della reputazione.
Nelle proprie condizioni generali PostFinance specifica i casi che danno luogo alla preclusione delle prestazioni.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4125). ↩
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