Il perseguimento disciplinare si prescrive in due anni a decorrere dalla data in cui l’autorità di vigilanza ha avuto conoscenza dei fatti contestati.
Ogni atto d’inchiesta o atto processuale intrapreso dall’autorità di vigilanza, da un’autorità di perseguimento penale o da un tribunale in merito ai fatti contestati interrompe il termine di prescrizione.
Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso in dieci anni a decorrere dai fatti contestati.
Qualora la violazione degli obblighi costituisca reato, è applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale.
L’autorità di vigilanza può anche prendere in considerazione fatti caduti in prescrizione qualora si tratti di valutare i rischi per la salute pubblica dovuti a una persona oggetto di un procedimento disciplinare.
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