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Commenti: Art. 23 | Omnilex
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LPSan · Legge federale sulle professioni sanitarie
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Art. 23
811.21
LPSan
Federal Act
1 feb 2020
Fonte originale
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tiene un registro delle professioni sanitarie (registro).
Il registro ha lo scopo di:
informare e tutelare le persone in cura;
garantire la qualità;
fornire dati statistici;
informare i servizi svizzeri ed esteri;
semplificare le procedure di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione;
consentire lo scambio intercantonale di informazioni sull’esistenza di misure disciplinari.
Il Consiglio federale può delegare a terzi il compito di tenere il registro. Questi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.
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