Per la propria registrazione, chi deve essere iscritto nel registro è soggetto al pagamento di un emolumento unico.
Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti, segnatamente il loro ammontare; tiene conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi.
Se gli emolumenti riscossi non coprono i costi effettivi risultanti dalla tenuta del registro, la quota residua viene assunta in parti uguali da Confederazione e Cantoni. La quota sostenuta dai Cantoni è ripartita tra loro sulla base del numero di abitanti.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.