Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici ai sensi dell’articolo 2 LPSU1, nonché ad altre istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione di progetti che:
nell’ambito della formazione e dell’esercizio della professione, contribuiscono a promuovere l’efficienza nell’ambito delle cure mediche di base e in particolare l’interprofessionalità;
rivestono un carattere esemplare a livello sovraregionale;
sono sottoposti a valutazione.
Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici nonché le altre istituzioni pubbliche e private che ricevono aiuti finanziari secondo il capoverso 1 mettono i risultati della valutazione a disposizione della Confederazione.
Le domande di aiuti finanziari sono presentate all’UFSP. Esso concede gli aiuti finanziari sulla base di contratti di prestazione o mediante decisione.
L’aiuto finanziario copre al massimo la metà dei costi computabili del progetto, inclusi quelli della valutazione.
L’aiuto finanziario è versato per tre anni al massimo.
Il Consiglio federale disciplina il calcolo degli aiuti finanziari e la procedura di concessione dei contributi.