812.212.22OOMedFederal Office Ordinance1 gen 2002Fonte originale
La documentazione sugli esami preclinici deve provare:
l’attività farmacologica;
la tollerabilità.
La documentazione sugli esami clinici deve provare:
che gli esami clinici sono stati compiuti su tutte le specie cui il medicamento è destinato;
che le analisi sull’animale sono state compiute nei limiti posti dalle prescrizioni e dalle raccomandazioni pertinenti per la protezione degli animali impiegati e per la garanzia dei risultati di analisi ineccepibili;
che l’effetto del medicamento è stato confrontato con quello di un placebo o con gli effetti del mancato trattamento oppure con l’effetto di un medicamento per uso veterinario già omologato per questa specie animale e dal valore trapeutico noto;
il tipo e l’entità dell’effetto terapeutico, compresa la resistenza;
la tollerabilità nel rispetto della posologia prevista e delle modalità d’uso;
gli effetti indesiderati ricercati sistematicamente e quelli osservati casualmente.
Swissmedic può esigere ulteriori informazioni e documenti.
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