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Commenti: Art. 18 | Omnilex
Law
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Art. 18
Art. 17
Art. 19
Art. 18
812.212.22
OOMed
Federal Office Ordinance
1 gen 2002
Fonte originale
Sono soggetti alla liberazione ufficiale delle partite in particolare:
i medicamenti fabbricati a partire da sangue umano o da plasma umano;
i vaccini;
i sieri di origine animale per l’applicazione sull’uomo.
Swissmedic può sottoporre altri prodotti alla liberazione ufficiale delle partite, se questo è necessario per garantire la sicurezza dei medicamenti.
Nell’ambito del conferimento dell’omologazione, Swissmedic decide se un medicamento è sottoposto alla liberazione ufficiale della partita.
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OOMed · Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente i requisiti per l’omologazione di medicamenti
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