812.212.22OOMedFederal Office Ordinance1 gen 2002Fonte originale
Swissmedic può in ogni momento eseguire ispezioni specifiche a un prodotto se lo ritiene necessario.
L’esecuzione di ispezioni all’estero e le competenze degli ispettori sono rette dagli articoli 60 capoversi 2 e 3 e 62 dell’ordinanza del 14 novembre 20181sull’autorizzazione dei medicamenti.
Footnotes
RS 812.212.1 . Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1°gen. 2019. ↩
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